Art. 8.
(Sottocommissioni specifiche delle
medicine non convenzionali).

      1. Presso il Ministero della salute, senza nuovi maggiori oneri per il bilancio dello Stato, sono istituite le sottocommissioni specifiche monodisciplinari o di settore, di seguito denominate «sottocommissioni». Le sottocommissioni sono istituite in numero pari alle discipline riconosciute di cui all'articolo 2 con il compito di esprimere parere vincolante sull'accreditamento delle associazioni e delle società scientifiche di riferimento delle MNC di cui all'articolo 2.
      2. Ogni sottocommissione, su nomina del Ministro della salute, è ugualmente composta da:

          a) un componente omologo della Commissione permanente, di cui all'articolo 5, comma 1, lettere da a) ad i);

          b) tanti componenti quanti sono i compiti descritti nell'articolo 9, comma 1;

          c) un docente universitario, con esperienza di docenza continuativa almeno triennale nelle MNC, nominato di concerto con la Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI);

          d) un membro designato dalla Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi ed odontoiatri (FNOMCeO);

          e) un membro designato dalla Federazione nazionale degli Ordini dei medici veterinari (FNOVI);

 

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          f) un membro designato dal Tribunale per i diritti del malato;

          g) un farmacista esperto in MNC designato dalla Federazione degli Ordini dei farmacisti italiani (FOFI);

          h) un ricercatore esperto per documentata produzione scientifica nelle MNC designato dall'Istituto superiore di sanità;

          i) un esperto in produzione dei medicinali non convenzionali designato dall'Istituto superiore di sanità;

          l) un esperto in controllo dei medicinali non convenzionali designato dall'Istituto superiore di sanità;

          m) un rappresentante del Ministero della salute;

          n) un membro designato dalle associazioni dei consumatori e degli utenti, iscritte nell'elenco previsto dall'articolo 137 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

      3. I membri di cui alle lettere da a) ad i) del comma 1 dell'articolo 5 sono nominati su indicazione delle associazioni e delle società scientifiche delle MNC accreditate ai sensi della presente legge.
      4. Ogni sottocommissione elegge tra i suoi membri il presidente. I membri delle sottocommissioni durano in carica cinque anni e possono essere confermati una sola volta.